venerdì, 3 Aprile, 2020
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Incostituzionale chiedere la rimozione di un articolo on line?

La recente normativa per la tutela del diritto d’autore on line potrebbe essere dichiarata incostituzionale. C’è grande fermento nel mondo dell’Editoria on line e del Web in genere dopo la notizia, diffusa dalle Agenzie di Stampa, dell’accoglimento, da parte del Tar del Lazio, di un ricorso presentato da alcune associazioni che tutelano gli editori on line come l’Anso (Associazione Nazionale Stampa on Line).
In parole povere, la Corte Costituzionale, supremo custode della Costituzione Italiana, dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del Regolamento per la “tutela” del diritto d’autore on line scritto dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (Agcom).
Un provvedimento che aveva suscitato la dura protesta degli Editori on line  poichè, di fatto, introduceva una concreta disparità di trattamento tra le Testate giornalistiche on line e quelle veicolate con altri Media (Tv, Radio, Carta Stampata).
Un cittadino che si sente “leso” da un articolo pubblicato da un sito/quotidiano on line, può, a norma del Regolamento Agcom, richiedere l’immediata rimozione senza alcuna mediazione di un magistrato come è invece necessario per qualunque altro Media.
Addirittura, in caso di contenzioso, l’Agcom potrebbe ordinare al provider dei servizi Web l’immediata interruzione del servizio nel caso l’autore del testo/articolo si rifiutasse di rimuovere quanto pubblicato.
Circostanze che, per la Carta Stampata, la Tv e la Radio necessitano di un passaggio di “garanzia” attraverso un giudice ed uno specifico provvedimento della Giustizia.
la disparità di trattamento appare evidente ed ancor più se si riflette sulla possibilità che la richiesta di “cancellazione” possa essere fatta in totale assenza di un “diritto reale”, ad esempio da una persona che è semplicemente infastidita dal fatto che qualcuno parli delle sue “malefatte”.
Dove è andato a finire il Diritto di Cronaca? Dove è la tutela e la Libertà del Giornale edel Giornalista? Ma soprattutto, perchè si consente di creare giornali di serie A e di serie B?
A domandarselo il mondo del Web e, in particolare, l’Anso che, insieme ad altre associazioni di categoria (Femi, Open Media Coalition, Altroconsumo) ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere se sia giusto che Editori che operano sul Web, con gli stessi obblighi e con le stesse regole degli atri Media, debbano subire un trattamento di “sfavore” nel momento in cui qualcuno dovesse pensare di essere stato “leso” nel suo diritto.
La procedura infatti è ben diversa nel caso in cui, ad esempio, fosse un quotidiano cartaceo a commettere un presunto illecito.
La parte lesa dovrebbe presentare una denuncia-querela, un magistrato esaminerebbe il caso e deciderebbe di aprire un eventuale fascicolo d’indagine e solo in casi particolarmente gravi e comunque sotto il diretto controllo della Magistratura, potrebbe ordinare un sequestro o un “oscuramento” del Media.
Garanzie costituzionalmente garantite e tutelate dall’articolo 21 della Costituzione Italiana che recita, è sempre bene ricordarlo:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. 

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto

Appare evidente anche a chi fosse digiuno di Giurisprudenza la disparità di trattamento riservata alla Stampa on Line che, invece, agli effetti del Regolamento dell’Agcom sarebbe soggetta ad un obbligo di censura semplicemente su richiesta scritta del sedicente “leso”.
Nessun passaggio attraverso la Magistratura sarebbe necessario. L’oscuramento del sito/giornale avverrebbe per la sola decisione dell’Agcom.

I giudici del Tar del Lazio hanno sollevato il dubbio di incostituzionalità chiamando la Corte Suprema a decidere in merito.
La Corte Costituzionale dovrà quindi decidere se il provvedimento dell’Agcom sia o meno rispettoso della Costituzione.
I dubbi, vien da sè, sono molti.

Se la Corte Costituzionale decreterà l’illegittimità, il Regolamento dell’Agcom dovrebbe decadere immediatamente e la parola tornerebbe all’unico soggetto che, in Italia, può legiferare in materia: il Parlamento sovrano.

Non si tratterebbe, come diranno alcuni, di una vittoria della “pirateria” ma di una doverosa equiparazione tra Media diversi e la garanzia che, davvero, in Italia, la Legge “è uguale per tutti”.
Non si chiede e non sarebbe buona cosa, prevedere una “zona franca” sul Web che, anzi, deve essere normato e regolamentato esattamente come qualunque altro Media. Appare però ragionevole prevedere che sia un giudice a decidere, esattamente come avviene per qualunque altro caso del genere.

Adesso, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, la parola passa direttamente all’Agcom e ai suoi vertici che potrebbero decidere di “congelare” il Regolamento in attesa di chiarimenti della Corte Suprema e soprattutto in rispetto della Carta Costituzionale che è fondamento delle Leggi italiane. Oppure potrebbero lasciare che le norme restino “attive” con la spada di Damocle di un successivo allargamento della contesa.
Appare evidente, infatti, che se i giudici del Tar del Lazio hanno sollevato il dubbio di Incostituzionalità, l’Agcom potrebbe aver commesso un errore emanando il Regolamento.
Errore di cui le associazioni degli Editori potrebbero chiedere conto in sede giudiziaria.Giustizia

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